Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 19 gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito.
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti
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Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese
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risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
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nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una
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direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento